Rientra nei poteri discrezionali dell'amministrazione appaltante operare la scelta criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggi in base alle caratteristiche dell'appalto, avendo di mira unicamente la garanzia della lib concorrenza e la selezione della migliore offerta (i due criteri sono posti su un piane sostanziale parità ed equipollenza dagli arti. 81 comma 1, d.lg. n. 163 del 2006 e 53, Direi n. 2004/18/CE). Tuttavia, tale scelta deve essere espressamente indicata nel bando (o n lettere di invito in caso di procedura negoziata senza bando), come chiaramente dispi dall'ari. 81 comma 2, codice dei contratti, pena l'alterazione ab initio della par candido i concorrenti (nella specie, soltanto dopo l'apertura delle buste e l'aggiudicazione in ragione minore prezzo offerto, si palesava che il criterio seguito era quello del prezzo più ba criterio, peraltro, neppur implicitamente individuabile; l'assenza dell'esplicitazione del crii di aggiudicazione non era superabile neppure sulla scorta di una lettura complessiva e indicazioni contenute nella lettera di invito, essendo le stesse ambigue e contraddittorie).
TAR Calabria n. 712 - Sez. 1 — 4 dicembre 2012


