Rientra nei poteri discrezionali dell'amministrazione appaltante operare la scelta criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggi in base alle caratteristiche dell'appalto, avendo di mira unicamente la garanzia della lib concorrenza e la selezione della migliore offerta (i due criteri sono posti su un piane sostanziale parità ed equipollenza dagli arti. 81 comma 1, d.lg. n. 163 del 2006 e 53, Direi n. 2004/18/CE). Tuttavia, tale scelta deve essere espressamente indicata nel bando (o n lettere di invito in caso di procedura negoziata senza bando), come chiaramente dispi dall'ari. 81 comma 2, codice dei contratti, pena l'alterazione ab initio della par candido i concorrenti (nella specie, soltanto dopo l'apertura delle buste e l'aggiudicazione in ragione minore prezzo offerto, si palesava che il criterio seguito era quello del prezzo più ba criterio, peraltro, neppur implicitamente individuabile; l'assenza dell'esplicitazione del crii di aggiudicazione non era superabile neppure sulla scorta di una lettura complessiva e indicazioni contenute nella lettera di invito, essendo le stesse ambigue e contraddittorie).

TAR Calabria n. 712 - Sez. 1 — 4 dicembre 2012

La scelta del criterio di aggiudicazione appartiene al merito dell'azione amministrativa ed è insindacabile in sede giurisdizionale, se non nei limiti della logicità e ragionevolezza in rapporto al contenuto del contratto. Parametri questi ultimi da ritenersi appieno osservati, nella fattispecie, dalla Stazione appaltante, stante la chiara compatibilità del criterio del prezzo più basso rispetto ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, non caratterizzati da una particolare complessità tecnologica. Così come, più in dettaglio, è insindacabile, per gli ampi margini di discrezionalità entro cui è assunta, l'individuazione del criterio di aggiudi­cazione del criterio del prezzo più basso, in quanto reputato più rispondente alle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Consiglio di Stato, Sez. VI — 3 febbraio 2010, n.555

Il principio di tassatività delle cause di esclusione, disposto dall’art. 46 comma 1 bis, d.lg.
12 aprile 2006 n. 163, introdotto dall’art. 4 comma 2 lett. d, n. 2, d.l. 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, si applica anche alle concessioni
di servizi di cui all’art. 30 dello stesso d.lg. n. 163 del 2006 quale principio fondamentale
generale relativo ai contratti pubblici; diversamente opinando, si giungerebbe ad un 'ingiustificata divaricazione del regime da seguire nella gare per l’affidamento di appalti ed in quelle
per l’affidamento di concessioni di servizi.

TAR PUGLIA n. 37 - Sez. IlI — 7 gennaio 2015

Nelle gare pubbliche, la mancata preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore costituisce causa di legittima esclusione quando il concorrente è sfornito della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare.

Nelle gare pubbliche il principio di tassatività delle cause di esclusione, fissato dall’art. 46
comma 1, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, consente di applicare la sanzione espulsiva nei soli casi
d’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; di conseguenza il difetto di sottoscrizione dell’offerta in
tanto rileva in quanto renda incerta la sua provenienza.

CONSIGLIO DI STATO n . 846 - Sez. V — 23 febbraio 2015

I tempi del procedimento per l'aggiudicazione di un appalto con la Pubblica ammini­strazione sono scanditi dalla stazione appaltante secondo le proprie necessità, ferma restando la possibilità per il partecipante d'impugnare clausole palesemente irragionevoli o lesive della parità di condizione dei candidati.

II fatto che un soggetto (nella specie una società di attestazione), tenuto a fornire una determinata documentazione ad un impresa partecipante a gara pubblica, ritardi il suo rilascio certamente fonte per esso di responsabilità in ordine al danno provocato al concorrente per effetto dalla mancata esibizione dell'atto, ma non può comportare l'illegittimità dei provve­dimenti con i quali la stazione appaltante ha solo constatato la mancanza di un documento necessario.

Consiglio di Stato, n.1589 - Sez. V — 20 marzo 2012