Nelle gare pubbliche, in sede di valutazione delle offerte, il punteggio numerico ben può
essere ritenuto sufficiente ex se ad esternare e sostenere il giudizio della commissione
giudicatrice sui singoli elementi tecnici, allorquando la lex specialis della gara abbia prede-
terminato in modo adeguato i parametri di misurazione degli stessi consentendo la ricostruzione dell’iter logico seguito dall'organo tecnico.

CONSIGLIO DI STATO n.257 - Sez. V — 22 gennaio 2015

Ai sensi dell'art. 38, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 nelle gare pubbliche le valutazioni in ordine alla gravita delle condanne riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano alla stazione appaltante e non ai concorrenti, i quali sono pertanto tenuti a indicare tutte le condanne riportate, non potendo operare a monte alcun filtro, omettendo la dichiarazione di alcune di esse sulla base di una selezione compiuta secondo criteri personali; ne consegue che, nell'ipotesi di omessa dichiarazione di condanne riportate, è legittimo il provvedimento d'esclusione, non dovendosi configurare in capo alla stazione appaltante l'ulteriore obbligo di vagliare la gravita del precedente penale di cui è stata omessa la dichiarazione e conseguendo la statuizione espulsiva dalla omissione della prescritta dichiarazione.

Consiglio di Stato. n.1646 - Sez. IV — 22 marzo 2012

Ai fini della partecipazione a gara pubblica la produzione della mera copia fotostatica di un documento scaduto non determina l'esclusione dalla procedura in quanto non viene in rilievo la mancanza di un documento, ma una situazione di mera irregolarità suscettibile di regolarizzazione per effetto di una semplice dichiarazione proveniente dalla parte stessa circa a mancata variazione dei dati risultanti dal documento irregolare.

Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2011, n.6936

L'impresa partecipante ad una gara pubblica, che denunci la mancata o insufficiente custodia da parte della stazione appaltante delle buste contenenti le offerte, è tenuta a comprovare quanto affermato con elementi circostanziati, tali da far ritenere verosimile o altamente probabile che, per effetto della condotta negligente dell'Amministrazione, si siano verificate manomissioni dei plichi.

Consiglio di Stato n. 5781 - Sez. IlI — 5 dicembre 2013

Ai sensi dell'ari. 38, d.lg. 12 aprile 2006 n. 130, per le società di capitali partecipanti a gare pubbliche l'obbligo di apportare correzioni alle dichiarazioni rese deve intendersi limitato agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico, che sono gli unici soggetti in grado di determinare in concreto le scelte imprenditoriali e gestionali.

Dall'art. 49 comma 2 leti, f), d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 non discenda un onere a carico della stazione appaltante di verifica del contenuto del contratto di avvalimento, ma dell'esi­stenza o determinatezza dell'oggetto, ovvero della possibile nullità del contratto medesimo, ai sensi dell'ari. 1418 c.c.; in effetti ciò che occorre verificare è se il contratto individua in modo chiaro ed esaustivo la volontà dell'impresa ausiliaria di impegnarsi, la natura dell'impegno assunto e la sua durata per tutto il tempo dell'appalto e la concreta ed effettiva disponibilità di porre a disposizione della concorrente i requisiti considerati.

TAR MARCHE n.247 - Sez. 1 — 22 marzo 2013