Ai sensi dell'ari. 38, d.lg. 12 aprile 2006 n. 130, per le società di capitali partecipanti a gare pubbliche l'obbligo di apportare correzioni alle dichiarazioni rese deve intendersi limitato agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico, che sono gli unici soggetti in grado di determinare in concreto le scelte imprenditoriali e gestionali.
Dall'art. 49 comma 2 leti, f), d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 non discenda un onere a carico della stazione appaltante di verifica del contenuto del contratto di avvalimento, ma dell'esistenza o determinatezza dell'oggetto, ovvero della possibile nullità del contratto medesimo, ai sensi dell'ari. 1418 c.c.; in effetti ciò che occorre verificare è se il contratto individua in modo chiaro ed esaustivo la volontà dell'impresa ausiliaria di impegnarsi, la natura dell'impegno assunto e la sua durata per tutto il tempo dell'appalto e la concreta ed effettiva disponibilità di porre a disposizione della concorrente i requisiti considerati.
TAR MARCHE n.247 - Sez. 1 — 22 marzo 2013