La certificazione di qualità aziendale è preordinata ad assicurare, in funzione della garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell'intero rapporto contrattuale, l'idoneità dell'impresa ad effettuare la prestazione secondo il livello medesimo, così come accertata da un organismo esterno qualificato e secondo parametri rigorosi definiti a livello europeo, mediante l'attestazione che il prodotto ovvero il processo produttivo o il servizio è conforme ai requisiti fissati dalle specifiche norme tecniche del settore, garantendone altresì la validità nel tempo attraverso un'adeguata attività di sorveglianza; invece, l'attestazione di qualificazione, come si deduce dalla disposizioni contenuta nell'art. 1 comma 3, d.p.r. 25 gennaio 2000 n. 34, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici; di conseguenza il possesso della seconda non può sopperire alla mancanza della prima.

Consiglio di Stato n.1773 - Sez. V — 24 marzo 2011