Sentenza della Corte di Cassazione n. 23608 del 20/08/2025:
Una dipendente di una scuola appartenente ad uno dei profili del personale ATA ha presentato appello avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 247/2019 depositata in data 26/07/2017 che aveva ritenuto corretto il comportamento del Dirigente scolastico che aveva previsto per il recupero di prestazioni non lavorate in caso di chiusura della scuola nei giorni prefestivi si dovesse procedere attraverso le ferie, le festività soppresse ed il recupero di ore già lavorate.
Nel caso di specie, il Dirigente aveva coperte le due giornate con le ferie mentre la dipendente riteneva non legittima l’imputazione a ferie delle giornate di chiusura prefestiva e chiedeva di accertare il diritto al godimento di 2 giornate di ferie.
Le motivazioni del ricorso
Il primo motivo dell’appello della ricorrente è il seguente:
- Non era stabilito dal piano delle attività del personale ATA che fosse il Dirigente scolastico a decidere quale delle forme alternative si dovesse utilizzare per recuperare le ore di servizio non prestate per la chiusura delle scuole nei giorni prefestivi;
- Non era previsto che le ore di servizio prestato dovessero essere disponibili e quindi senza la possibilità di recuperarle successivamente.
Il secondo motivo dell’appello riguardava la legittimità di disporre unilateralmente la fruizione delle ferie frazionandole nel solo interesse del datore di lavoro.
Decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso perché il piano delle attività del personale ATA è un atto amministrativo formato con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali.
E’, altresì, evidente che l’impostazione organizzativa, verificate la congruenza con il POF ed il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali legittimava il Dirigente scolastico ad adottare le misure necessarie a gestire le giornate di chiusura della scuola.
Per quanto concerne il recupero c’era stato il riferimento ad un monte ore già prestate e non a prestazioni future.
Il secondo motivo del ricorso è parimenti infondato in quanto non è in contrasto con l’art. 13 del CCNL 2006/2007 che testualmente prevede: ”compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto"., per cui il frazionamento di solo 2 giornate di ferie non è ostativo rispetto alla norma contrattuale.
La Corte di Cassazione, peraltro, precisa che le due giornate di ferie erano collegate a giornate festive per cui garantivano anche il riposo ed il recupero di energie.
Conclusioni
Per tutto quanto sopra esposto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso della dipendente e, peraltro, condanna la stessa al pagamento delle spese legali.










