“La qualità dell’inclusione non dipende solo dalla sensibilità dei singoli, ma anche dalla tenuta formale degli atti che la regolano.
Il provvedimento 385/2025 segna un passo in avanti in questa direzione: più rigore amministrativo per garantire più diritti sostanziali.”
Con il Provvedimento dirigenziale n. 385/2025, l’Istituto ___ ha disciplinato in modo organico la costituzione e la convocazione dei Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione (GLO), nonché le procedure per la redazione e l’approvazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI). L’atto si colloca nel solco della normativa introdotta dal D.Lgs. 66/2017 e successive modifiche, dando concreta attuazione al Decreto Interministeriale 182/2020, aggiornato dal D.I. 153/2023.
A prima vista, potrebbe sembrare una semplice direttiva interna; in realtà, rappresenta un tassello essenziale nella ricostruzione di una cultura amministrativa dell’inclusione, spesso sacrificata negli ultimi anni tra adempimenti frammentari e modelli interpretativi difformi. Dopo le incertezze generate dalla sospensione parziale del D.I. 182/2020 e dai successivi interventi correttivi, le scuole si trovano oggi nella necessità di ricondurre la materia dei PEI entro un quadro di certezza giuridica e procedurale, e il provvedimento in esame va esattamente in questa direzione.
Il decreto dirigenziale definisce con chiarezza la composizione del GLO, richiamando la presenza di tutti i docenti del consiglio di classe o del team dei docenti della sezione, dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, e delle figure professionali che, a vario titolo, interagiscono con l’alunno: assistenti, educatori, operatori socio-sanitari e specialisti dell’ASL. È prevista la possibilità di integrare il gruppo con professionisti esterni, previo consenso della famiglia e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.
La convocazione del GLO avviene con congruo preavviso, preferibilmente tramite posta elettronica istituzionale, allegando l’ordine del giorno e, quando possibile, una bozza del documento di lavoro. Il GLO è chiamato a riunirsi in tre momenti fondamentali del percorso scolastico: all’inizio dell’anno, per la redazione del PEI provvisorio; nel secondo quadrimestre, per una verifica intermedia; e infine nel mese di giugno per la valutazione finale. Ogni incontro deve essere oggetto di un verbale dettagliato che riporti la data, i presenti, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e gli eventuali dissensi motivati. Il verbale, sottoscritto dai partecipanti, viene allegato al fascicolo personale dell’alunno e assume valore probatorio in caso di successive verifiche o contenziosi.
Particolare attenzione è dedicata alla validità del PEI, che deve essere redatto sui modelli ministeriali aggiornati, firmato da tutti i componenti del GLO e approvato con il visto del Dirigente scolastico. Il documento entra così a far parte integrante del percorso formativo dell’alunno e diviene immediatamente operativo, costituendo la base per la definizione delle ore di sostegno, delle risorse professionali e delle misure compensative e dispensative.
Dal punto di vista giuridico, il provvedimento n. 385/2025 si distingue per la sua chiarezza formale e per l’equilibrio tra garanzia dei diritti e sostenibilità amministrativa. Stabilisce procedure trasparenti, riduce l’arbitrarietà decisionale e ribadisce il ruolo del Dirigente scolastico come garante dell’inclusione e custode della regolarità degli atti. È un esempio virtuoso di come l’autonomia scolastica possa tradursi in responsabilità documentale, evitando che l’inclusione resti affidata alla buona volontà dei singoli.
Non mancano, naturalmente, alcune criticità applicative. La prima riguarda il rischio di eccessiva burocratizzazione: la moltiplicazione di verbali, firme e allegati può trasformare il GLO in un adempimento più formale che sostanziale. Al tempo stesso, la rigidità delle tempistiche fissate per la redazione e l’aggiornamento del PEI rischia di scontrarsi con la complessità dei casi concreti, specie quando le famiglie o i servizi territoriali non riescono a partecipare attivamente. Altro punto delicato è la coerenza tra PEI e profilo di funzionamento, che deve essere aggiornato in modo realistico: troppe volte le scuole si trovano a lavorare su documenti sanitari datati o generici, che non riflettono il reale livello di funzionamento dell’alunno.
Sul piano del diritto amministrativo, la mancata osservanza delle procedure fissate dal provvedimento può comportare conseguenze rilevanti: l’assenza del docente di sostegno o della famiglia, la convocazione intempestiva o la redazione su modelli superati possono costituire vizi procedimentali tali da giustificare una richiesta di rettifica o, nei casi più gravi, l’annullamento del PEI in autotutela o su ricorso. Il GLO, infatti, non è un organo consultivo ma operativo, e le sue determinazioni incidono direttamente sul diritto allo studio dell’alunno con disabilità, tutelato dall’art. 12 della Legge 104/1992 e dall’art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
In conclusione, il Provvedimento n. 385/2025 rappresenta un esempio concreto di buona amministrazione scolastica: un atto che riordina, chiarisce e responsabilizza. In un contesto normativo in continua evoluzione, dove la scuola è chiamata a conciliare autonomia e legalità, la qualità dell’inclusione passa anche dalla qualità degli atti che la regolano. È nella forma corretta del procedimento che si tutela la sostanza del diritto.
Come spesso accade nella scuola, il rischio è che la burocrazia diventi un ostacolo, ma in questo caso la formalità appare come una condizione necessaria per garantire trasparenza, equità e continuità educativa. Il GLO, se correttamente convocato e documentato, non è solo un atto dovuto: è il cuore pulsante di un progetto di vita scolastica che deve essere condiviso, verificabile e soprattutto efficace.










