Non è vero che il criterio del punteggio numerico sia inidoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla Commissione esaminatrice. Ne consegue che la valutazione discorsiva espressa nella scuola secondaria di secondo grado che trovi fondamento nelle votazioni conseguite durante l'anno è sufficientemente motivata.

T.A.R. sez. II - Brescia, 03/04/2017, n. 447