La prima parte dell'art. 38 co. 1, lett. e) Codice contratti, s'indirizza al concorrente prevedendo il divieto di partecipazione alle gare per gli operatori che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per "reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale", indicando una categoria di reati non definita compiutamente in cui si lascia alla stazione appaltante un margine di apprezzamento, mentre la seconda parte della norma, facendo riferimento a fattispecie espressamente specifi­che (partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio) s'indi­rizza alla stazione appaltante, privandola di qualsiasi potere discrezionale di valutazione, nel senso che alle sentenze di condanna per uno dei predetti reati si connette un effetto automatico di preclusione della partecipazione ai pubblici appalti. Si configura, pertanto, un rapporto da genere a specie tra i reati genericamente previsti dalla prima parte dell'art. 38, comma 1, lett. e), d.lg. n. 163 del 2006, sicché laddove la norma dispone che è comunque causa di esclusione la condanna per i reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, non sta ad indicare tipologie di reati diversi da quelli ostativi genericamente indicati nella prima parte, quanto piuttosto dei reati in ordine ai quali la stazione appaltanti è priva di qualsiasi potere discrezionale di valutazione, nel senso che alle sentenze di condanna per uno o più degli stessi si connette un effetto automatico di preclusione della partecipazione ai pubblici appalti.

TAR SICILIA, Sez. 1 — 19 ottobre 2010, n. 4217