La norma di cui all'art. 38, d.lg. n. 163 del 2006 pone implicitamente come limite ultimo per la sussistenza del requisito di regolarità fiscale (e non per la sua verifica, in un'ottica sostanzialistica), in termini del tutto ragionevoli, la stipulazione del contratto, fermo restando che anche prima di tale stipulazione la concorrente può essere esclusa, qualora venga accertata con immediatezza l'irregolarità di natura tributaria.
TAR LOMBARDIA n.2555 - Sez. 1 — 20 novembre 2013










