Il rimedio della regolarizzazione documentale, di cui all'art. 146, d.lg. n. 163 del 2006, non si applica al caso in cui l'impresa concorrente abbia integralmente omesso la produzione documentale prevista dall'art. 38; viceversa, qualora la documentazione prodotta dal concorrente ad una pubblica gara sia presente, ma carente di taluni elementi formali, di guisa che sussista un indizio del possesso del requisito richiesto, l'Amministrazione non può pronunciare l'esclusione dalla procedura, ma è tenuta a richiedere al partecipante di integrare e chiarire il contenuto di un documento già presente, costituendo tale attività acquisitiva un ordinario modus procedendo, ispirato all'esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma.
TAR PUGLIA N.1219 - Sez. I — 1° agosto 2013










