Ai fini della partecipazione a gara pubblica la produzione della mera copia fotostatica di un documento scaduto non determina l'esclusione dalla procedura in quanto non viene in rilievo la mancanza di un documento, ma una situazione di mera irregolarità suscettibile di regolarizzazione per effetto di una semplice dichiarazione proveniente dalla parte stessa circa a mancata variazione dei dati risultanti dal documento irregolare.
Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2011, n.6936










