L'aggiudicazione provvisoria dell'appalto pubblico ha natura di atto endoprocedimentale, ad effetti ancora instabili ed interinali, sicché è inidonea a produrre la definitiva lesione della impresa non risultata aggiudicatario che si verifica solo con l'aggiudicazione definitiva, il quale non costituisce atto meramente confermativo della prima, con la conseguenza che solo nei suoi confronti va verificata la tempestività del ricorso.

 Consiglio di stato - Sez. IlI — 11 marzo 2011, n.1581

L'aggiudicazione provvisoria di un appalto pubblico ha natura di atto endoprocedimentale ad effetti ancora instabili e del tutto interinali, sicché è inidonea a produrre la definitiva lesione del soggetto non risultato aggiudicatario, che si verifica solo con l'aggiudicazione definitiva, la quale non costituisce atto meramente confermativo del precedente ed è l'unico in riferimento al quale va verificata la tempestività del ricorso.

Nelle gare pubbliche, l'obbligo di predisporre adeguate cautele a tutela dell'integrità delle buste recanti le offerte delle imprese partecipanti, in mancanza di apposita previsione da parti del legislatore discende necessariamente dalla stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorse alla gara pubblica per l'individuazione del contraente nei contratti delle Pubbliche amministrazioni, in quanto l'integrità dei plichi contenenti le offerte dei partecipanti all'incanto è une degli elementi sintomatici della segretezza delle offerte e della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità consacrai dall'ari 97 Cast., ai quali deve uniformarsi l'azione amministrativa; la commissione di gara deve quindi predisporre specifiche cautele a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte, di cui deve farsi menzione nel verbale di gara, e tale tutela dev. essere assicurata in astratto e cioè a prescindere dalla circostanza che sia stata dimostrai, un'effettiva manomissione dei plichi; né la relativa illegittimità potrebbe essere sanata dalla dichiarazione postuma del presidente e del segretario della commissione sull'avvenuta conservazione della documentazione in cassaforte, atteso che tale dichiarazione non varrebbe sostituire le funzioni del verbale di gara, che è sottoscritto dai componenti della commissioni

Consiglio di Stato, n.1862 - Sez. V — 28 marzo 2012

Ai sensi dell'art. 2, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 i principi di pubblicità delle sedute della commissione giudicatrice si applicano anche alle procedure negoziate senza previo bando in quanto, a parte che anch'esse partecipano della natura d'evidenza pubblica con quelle non negoziate, si tratta di principi generali ed immanenti negli ordinamenti nazionale e comuni­tario e riguardano, quindi, tutti i tipi di contratti pubblici.

 Consiglio di stato n.1369 - Sez. IlI — 3 marzo 2011

Nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici l'allegazione della copia foto­statica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dall'ari. 38, comma 3, t.u. 28 dicembre 2000, n. 445, è adempimento inderogabile atto a conferire, in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'auto-certificazione; si tratta quindi di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta.

Consiglio di Stato, n.1739 - Sez. V — 26 marzo 2012

L'art. 125 comma 8, d.lg. n. 163 del 2006 si limita a richiedere la previa consultazione di un numero minimo di operatori economici, ma non impone, assolutamente, l'acquisizione di un numero minimo di offerte, con l'ovvia conseguenza che la procedura non può ritenersi illegittima laddove solo alcuni degli operatori consultati abbiano inteso presentare la loro offerta.

Il requisito generale dell'esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto richiesto dall'ari. 84 comma 2, d.lg. n. 163 del 2006 deve essere inteso gradatamente e in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione

alla complessiva prestazione da affidare; non è necessario, pertanto, che l'esperienza profes­sionale di ciascun componente della Commissione copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. (1).

È regola acquisita che nelle Commissioni di gara è sufficiente che la maggioranza dei membri sia composta da soggetti forniti di competenze « specifiche » rispetto all'oggetto della gara stessa.

La disciplina dei procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia è da rinvenirsi, oltre che nell'ari. 125, d.lg. n. 163 del 2006, unicamente nella lex specialis di gara, con il solo limite del rispetto dei prìncipi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice e dal regolamento (art. 125 comma 11, decreto citato) (nella fattispecie, i criteri di valutazione stabiliti dall'Amministrazione nel Capitolato Tecnico Amministrativo e le diffuse motivazioni riportate dalla Commissione di gara a sostegno dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle società offerenti per ogni fattore ponderale previsto appaiono rispettosi dei prìncipi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e, in ogni caso, congrui avuto riguardo allo specifico metodo di scelta del contraente osservato e al valore dell'appalto).

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA N. 334 - Sez. I — 11 giugno 2013