L'aggiudicazione provvisoria di un appalto pubblico ha natura di atto endoprocedimentale ad effetti ancora instabili e del tutto interinali, sicché è inidonea a produrre la definitiva lesione del soggetto non risultato aggiudicatario, che si verifica solo con l'aggiudicazione definitiva, la quale non costituisce atto meramente confermativo del precedente ed è l'unico in riferimento al quale va verificata la tempestività del ricorso.

Nelle gare pubbliche, l'obbligo di predisporre adeguate cautele a tutela dell'integrità delle buste recanti le offerte delle imprese partecipanti, in mancanza di apposita previsione da parti del legislatore discende necessariamente dalla stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorse alla gara pubblica per l'individuazione del contraente nei contratti delle Pubbliche amministrazioni, in quanto l'integrità dei plichi contenenti le offerte dei partecipanti all'incanto è une degli elementi sintomatici della segretezza delle offerte e della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità consacrai dall'ari 97 Cast., ai quali deve uniformarsi l'azione amministrativa; la commissione di gara deve quindi predisporre specifiche cautele a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte, di cui deve farsi menzione nel verbale di gara, e tale tutela dev. essere assicurata in astratto e cioè a prescindere dalla circostanza che sia stata dimostrai, un'effettiva manomissione dei plichi; né la relativa illegittimità potrebbe essere sanata dalla dichiarazione postuma del presidente e del segretario della commissione sull'avvenuta conservazione della documentazione in cassaforte, atteso che tale dichiarazione non varrebbe sostituire le funzioni del verbale di gara, che è sottoscritto dai componenti della commissioni

Consiglio di Stato, n.1862 - Sez. V — 28 marzo 2012