La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20455 del 21 luglio 2025, ha affermato un principio significativo in materia di sanzioni disciplinari nei confronti del personale docente della scuola Un docente di religione a tempo determinato era stato sospeso dal servizio per due giorni dal proprio dirigente scolastico, a seguito di un episodio di comportamento ritenuto irrispettoso nei confronti del dirigente. Sia il Tribunale del lavoro sia la Corte d’Appello avevano confermato la sanzione.
Decisione della Cassazione
La Corte ha annullato il provvedimento, affermando che:
- La competenza a irrogare sanzioni disciplinari nei confronti di docenti non si valuta in base al periodo concreto della sospensione (es. due giorni), ma in base alla sanzione massima edittale prevista per la fattispecie contestata.
- Nel caso del personale docente, la normativa di riferimento (ad esempio D.Lgs. 297/1994) prevede sanzioni che possono arrivare fino a un mese di sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio, ragion per cui la competenza del procedimento disciplinare spetta all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) e non al dirigente scolastico.
- Il dirigente scolastico non può, dunque, assumere competenza per procedimenti disciplinari che “astrattamente” prevedono sanzioni più gravi di quelle che il dirigente può irrogare.
Principali effetti utili per il contenzioso scolastico
- Apertura di un profilo di nullità della procedura disciplinare nei casi in cui la sanzione è “chiusa” dal dirigente scolastico pur essendo prevista una fascia massima maggiormente gravosa (es. docente) – ciò può costituire argomento di ricorso.
- Necessità di verificare, sempre, la natura del rapporto contrattuale (docente vs ATA), la sanzione prevista nel contratto collettivo applicabile e la competenza procedurale prima di dare per valida la stessa sanzione.
- Per il contenzioso relativo ai docenti: se si contesta una sanzione da parte del dirigente, è opportuno verificare se la fattispecie disciplinare poteva astrattamente prevedere sanzioni più gravi da affidare all’UPD.










