Il carattere di gravità o meno dell'irregolarità contributiva non può costituire oggetto di una valutazione ad opera della stazione appaltante, essendo una valutazione riservata all'ente previdenziale deputato all'emanazione del DURC.

TAR LOMBARDIA N. 11 - Sez. IlI — 8 gennaio 2014

Ai sensi dell'art. 68, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel bando per un appalto di fornitura, l'Amministrazione ha il potere di specificare particolari caratteristiche tecniche dei prodotti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività cui destinare le forniture, ma con esclusione delle specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata e procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese, salvo casi eccezionali di deroga, sulla ricorrenza delle quali la stazione appaltante deve fornire idonea motivazione ed espressa menzione della natura e identità del prodotto indicato.

Consiglio di Stato, sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2976

Nel caso di oscurità ed equivocità delle clausole del bando e degli altri atti che regolano la gara pubblica, un corretto rapporto tra Amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art 1337 e.e., impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelarne l'affidamento, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati; di conseguenza in presenza dì clausole equivoche o di dubbio significato deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella dalla quale derivano ostacoli, e sia meno favorevole alle formalità inutili; ciò anche al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per l'Amministrazione.

Consiglio di Stato n.6213 - Sez. V — 24 novembre 2011

Nell’ambito dei fondamentali principi costituzionali d’imparzialità e buon andamento,
cui deve ispirarsi l’azione amministrativa anche nei procedimenti di scelta del contraente dei
contratti pubblici, sub specie di correttezza, affidamento, trasparenza e parità di trattamento,
ex art. 2, d. Ig. 12 aprile 2006, n. 163, rientrano anche quelli di buona fede e collaborazione che,
per un verso, impongono innanzitutto alle stazioni appaltanti di privilegiare, nei limiti del
possibile, una lettura ed una interpretazione non rigida e formalistica delle regole della lex
specialis, onde assicurare la più ampia partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e,
per altro verso, si concretizzano in un vero e proprio obbligo per l’Amministrazione di
cooperare con i concorrenti, invitandoli specialmente a completare la documentazione ovvero
a fornire chiarimenti in ordine a certificati, documenti e dichiarazioni presentati; peraltro è
altrettanto indiscutibile che il c.d. dovere di soccorso deve in ogni caso intendersi limitato a
consentire la sanatoria di difformità e carenze di carattere meramente formale e facilmente
riconoscibili, come tali inidonee a violare gli altrettanto fondamentali principi di parità di
trattamento dei concorrenti e di non discriminazione, non potendo pertanto con esso supplirsi
a sostanziali carenze dell’offerta presentata, integrandola o rielaborandola, così superando
decadenze o situazioni d'inammissibilità già verificatesi.

CONSIGLIO DI STATO - Sez. V — 26 settembre 2013 - n. 4760

Nelle gare pubbliche non sussiste alcun principio che imponga la contestualità delle mo­tivazioni rispetto alle singole sedute, essendo invece sufficiente anche una valutazione finale.

Nelle gare pubbliche non sussiste l’obbligo della specifica indicazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari, trattandosi di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice, i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale.

Nelle gare pubbliche la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute della Commissione aggiudicatrice è ammessa purché sopraggiunga in tempi idonei ad evitare la insorgenza di errori o omissioni nella ricostruzione dei fatti).

CONSIGLIO DI STATO n. 4209 - Sez. IlI — 8 settembre 2015