Contratti della p.a. -  Esclusione per mancata produzione di documento nella forma richiesta dalla lettera d'invito

Le norme della lex specialis della gara pubblica concernenti l'esclusione dalla medesima sono norme di stretta interpretazione, con conseguente impossibilità di interpretare le stesse in maniera estensiva secondo principi di semplificazione e celerità; di conseguenza è legittima l'esclusione del concorrente che abbia omesso di produrre un documento nelle forme richieste dalla lettera d'invito (nella specie, copia autentica dell'atto costitutivo) e l'abbia invece prodotto nelle forme dell'atto di notorietà.

Consiglio di Stato, sez. V, 18 novembre 2011, n.6090

La possibilità che i concorrenti in una gara pubblica regolarizzino, ovvero integrino, la documentazione allegata alla domanda incontra, tra gli altri, il limite della immodificabilità dell'offerta, della perentorietà del termine per la sua presentazione e, più in generale, non può tradursi in una lesione della fondamentale regola della par condicio; sussiste, quindi, il divieto di modificare o precisare, attraverso la produzione di documenti e chiarimenti, gli elementi costitutivi dell'offerta sui quali si effettua la valutazione e si attribuisce il punteggio.

L'integrazione postuma, nei limiti rigorosi segnati dalla giurisprudenza e dalla legge (oggi l'art. 46 del Codice dei contratti pubblici), può riguardare la sola documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, non già il contenuto negoziale dell'offerta tecnica, perché altrimenti si configurerebbe un'impropria « rimessione in termini » all'offerente, consentendole di rimediare tardivamente alle carenze della propria proposta tecnica, con violazione del principio di imparzialità che impone di trattare senza discriminazioni i concorrenti, nel rispetto delle scadenze e delle procedure stabilite ex ante con il bando di gara.

TAR PUGLIA 268 - Sez. 1 — 8 febbraio 2010

Nelle procedure indette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione la sigillazione, prevista con varie modalità dalla lex specialis, ha la sua ragione d'essere sia nel dimostrare la provenienza della busta, sia nell'evitare che la stessa possa essere manomessa, potendosi procedere ad estrarre il contenuto della stessa e modificarlo in un secondo momento e, proprio per ciò, il bando stabilisce di gara generalmente una serie dì modalità alternative tra loro (ceralacca, nastro antistrappo o strumenti equivalenti), tutte capaci di garantire le finalità sopra indicate.

Consiglio di Stato, n.1599 - Sez. V — 21 marzo 2012

Ai sensi dell’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, deve essere escluso dalla procedura di evidenza pubblica il concorrente che ha omesso di dichiarare l’esistenza di una sentenza penale, sebbene la stessa non solo fosse assai recente, ma, soprattutto, riportasse una condanna per truffa continuata ai danni dello Stato, dal momento che la valutazione dell’affidabilità e dell’integrità morale dei partecipanti — e, quindi, della gravità di una eventuale condanna subita — spetta solo alla stazione appaltante .

TAR Veneto, sez. IlI, 16 febbraio 2017, n. 71

Nelle gare pubbliche il principio della richiesta di chiarimenti, codificato dall'ari. 43, d.lg. 2 aprile 2006 n. 163, che consente di ricorrere all'integrazione o regolarizzazione postuma documentale per rimediare a vizi puramente formali, non può essere richiamato in presenza di una offerta contenente plurime soluzioni o comunque non conforme ai requisiti richiesti dalla disciplina di gara, sì da configurarsi in concreto come un'offerta non seria e non attendibile; ciò tanto più quando non sussistano equivoci od incertezze derivanti da una possibile ambiguità della legge di gara giacché, in presenza di una prescrizione chiara, la regolarizzazione costituirebbe violazione della par condicio fra i concorrenti, che è principio ineludibile nelle procedure di evidenza pubblica, con la conseguenza che in questo caso è legittima l'esclusione dalla gara.

 Consiglio di stato - Sez. IlI — 19 marzo 2011, n.1696