Nel presentare offerte migliorative, in ottemperanza alla facoltà riconosciuta dalla lex specialis, che non trovano però coperture nella documentazione tecnica allegata, l'impresa concorrente pone in essere un comportamento astrattamente idoneo ad ingannare la commis­sione tecnica, particolarmente insidioso, perché difficile da smascherare, finalizzato a carpire un voto migliorativo. Un comportamento corretto, invece, sarebbe stato quello di richiamare espressamente l'attenzione della commissione tecnica sulla discrasia tra l'offerta e la scheda, dimodoché ogni accusa di mala fede potesse essere esclusa in radice. Nella fattispecie, a confermare tali conclusioni è la stessa difesa della concorrente, laddove sostiene che l'impresa, in fase esecutiva, avrebbe fornito il prodotto offerto, essendosi essa impegnata in tal senso, ma che solo a causa della standardizzazione delle schede tecniche non si sia potuto produrre quella esattamente corrispondente al prodotto offerto. È facile obiettare che, probabilmente, non esistendo la scheda tecnica, non esiste neppure il prodotto. In secondo luogo, in sede di esecuzione dell'appalto è facile che venga trascurato il particolare che l'impresa avrebbe dovuto installare il prodotto migliorativo che aveva offerto in sede di gara e che le aveva garantito il punteggio superiore.

TAR TRENTINO ALTO ADIGE N.199 - Sez. I — 29 maggio 2013

L'impresa partecipante ad una gara pubblica ed esclusa da essa ha un interesse legittimo a che la sua offerta sia presa in esame in condizioni di parità e, quindi, a ricorrere al solo scopo di ottenere l'apertura della relativa busta, senza bisogno che dia la prova che la sua offerta era la migliore.

Consiglio di Stato n. 3146, sez. III, 10 giugno 2013

La circostanza che non esista un verbale delle operazioni preliminari precedentemente svolte non significa che la stessa modalità di conservazione delle offerte non sia stata seguita anche nei lavori preparatori svolti prima, ove non sia stato fornito alcun principio di prova che faccia dubitare della loro corretta conservazione o che faccia sospettare un'eventuale altera­zione delle offerte.

Il principio di pubblicità delle gare ad evidenza pubblica vale in termini assoluti solo per la fase di apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche e può, viceversa, essere derogato quando la Commissione debba effettuare la valutazione delle offerte tecniche, che può dunque avvenire in seduta riservata.

L'art. 84, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 non prevede alcun obbligo, per la stazione appaltante, di motivare la scelta di nominare commissari esterni, ma si limita, piuttosto, a prescrivere che la stessa Amministrazione accerti la « carenza in organico di adeguate professionalità », al fine di procedere alla suddetta nomina mentre, in mancanza degli elenchi di cui al comma 8, i principi di economia e di non aggravamento della procedura consentono di derogare all'obbligo di attingere a tali elenchi.

Tar Trentino Alto Adige,  sez. I, 14 ottobre 2010, n. 195

Ove l'atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto d'interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall'Autorità emanante a rigetto della sua istanza.

Nelle gare pubbliche di appalto, ai sensi dell'ari. 46, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 e a tutela della par condicio tra i concorrenti, il rimedio dell'integrazione documentale non può essere utilizzato per supplire all'inosservanza di adempimenti procedimentali o all'omessa produ­zione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara; di conseguenza la regolarizza­zione documentale può essere consentita solo quando i vizi siano puramente formali, o chiaramente imputabili ad errore solo materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti non richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest'ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l'integrazione postuma, che si tradurrebbe in una violazione dei termini massimi di presentazione dell'offerta e, in definitiva, in una violazione del principio di parità delle parti, che deve presiedere ogni procedura ad evidenza pubblica.

Consiglio di Stato n.694 - Sez. IV — 5 febbraio 2013

È illegittima l'esclusione da una gara pubblica dell'impresa la cui offerta presentava una discordanza tra il ribasso percentuale indicato in numeri e quello in lettere ove sia frutto di un errore di immediata percezione e di facile correzione, essendo conseguente di un palese errore di battitura sulla tastiera della macchina da scrivere (nella specie, era stato digitato il numero 7 in luogo del segno della barra).

TAR PIEMONTE n. 7 - Sez. I — 8 gennaio 2014