Nel presentare offerte migliorative, in ottemperanza alla facoltà riconosciuta dalla lex specialis, che non trovano però coperture nella documentazione tecnica allegata, l'impresa concorrente pone in essere un comportamento astrattamente idoneo ad ingannare la commissione tecnica, particolarmente insidioso, perché difficile da smascherare, finalizzato a carpire un voto migliorativo. Un comportamento corretto, invece, sarebbe stato quello di richiamare espressamente l'attenzione della commissione tecnica sulla discrasia tra l'offerta e la scheda, dimodoché ogni accusa di mala fede potesse essere esclusa in radice. Nella fattispecie, a confermare tali conclusioni è la stessa difesa della concorrente, laddove sostiene che l'impresa, in fase esecutiva, avrebbe fornito il prodotto offerto, essendosi essa impegnata in tal senso, ma che solo a causa della standardizzazione delle schede tecniche non si sia potuto produrre quella esattamente corrispondente al prodotto offerto. È facile obiettare che, probabilmente, non esistendo la scheda tecnica, non esiste neppure il prodotto. In secondo luogo, in sede di esecuzione dell'appalto è facile che venga trascurato il particolare che l'impresa avrebbe dovuto installare il prodotto migliorativo che aveva offerto in sede di gara e che le aveva garantito il punteggio superiore.
TAR TRENTINO ALTO ADIGE N.199 - Sez. I — 29 maggio 2013


