La circostanza che non esista un verbale delle operazioni preliminari precedentemente svolte non significa che la stessa modalità di conservazione delle offerte non sia stata seguita anche nei lavori preparatori svolti prima, ove non sia stato fornito alcun principio di prova che faccia dubitare della loro corretta conservazione o che faccia sospettare un'eventuale altera­zione delle offerte.

Il principio di pubblicità delle gare ad evidenza pubblica vale in termini assoluti solo per la fase di apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche e può, viceversa, essere derogato quando la Commissione debba effettuare la valutazione delle offerte tecniche, che può dunque avvenire in seduta riservata.

L'art. 84, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 non prevede alcun obbligo, per la stazione appaltante, di motivare la scelta di nominare commissari esterni, ma si limita, piuttosto, a prescrivere che la stessa Amministrazione accerti la « carenza in organico di adeguate professionalità », al fine di procedere alla suddetta nomina mentre, in mancanza degli elenchi di cui al comma 8, i principi di economia e di non aggravamento della procedura consentono di derogare all'obbligo di attingere a tali elenchi.

Tar Trentino Alto Adige,  sez. I, 14 ottobre 2010, n. 195