È illegittima l'esclusione da una gara pubblica dell'impresa la cui offerta presentava una discordanza tra il ribasso percentuale indicato in numeri e quello in lettere ove sia frutto di un errore di immediata percezione e di facile correzione, essendo conseguente di un palese errore di battitura sulla tastiera della macchina da scrivere (nella specie, era stato digitato il numero 7 in luogo del segno della barra).

TAR PIEMONTE n. 7 - Sez. I — 8 gennaio 2014