Nelle gare pubbliche la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica
può essere scelta dall'amministrazione con ampia discrezionalità e di conseguenza la stazione
appaltante dispone di ampi margini nella determinazione non solo dei criteri da porre quale
riferimento per l’individuazione dell’offèrta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella
individuazione delle formule matematiche, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale
nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, può
essere consentito unicamente in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità.

TAR PUGLIA n. 37 - Sez. IlI — 7 gennaio 2015