La separazione tra le fasi di valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica, propria delle procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell'offerta economica­mente più vantaggiosa, è finalizzato ad evitare che la commissione di gara sia influenzata nella valutazione dell'offerta tecnica dalla conoscenza di elementi dell'offerta economica, con la conseguenza che l'inevitabile perturbamento del processo valutativo, che con ciò si determina, impone necessariamente, a tutela dei principi di parità di trattamento e trasparenza, l'esclu­sione del concorrente dalla gara che abbia determinato tale sovrapposizione, anche in assenza di espresse comminatorie espulsive della legge di gara.

Consiglio di Stato n.1196, Sez. V, 1° marzo 2012