L’art. 292, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che disciplina le modalità di formulazione delle
offerte migliorative, deve essere interpretato nel senso che l’offerta migliorativa, tale da
impedire che la gara possa ritenersi conclusa, è quella migliorativa « in senso assoluto », e
dunque rispetto all'ultima presentata ed in assoluto più vantaggiosa per l’amministrazione, e
ciò in quanto qualora l’offerta migliorativa venisse intesa « in senso relativo », e cioè come
migliorativa rispetto alla precedente offerta presentata dal medesimo concorrente, non verrebbe più ad esistere un unico momento di « recepimento dell’ultima offerta migliorativa », ma
più momenti, ciascuno inerente ad un concorrente ed all’offerta migliorativa da questi
proposta rispetto alla propria offerta precedente.

CONSIGLIO DI STATO n. 292 - Sez. IV — 20 gennaio 2015 —