Ove l'atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto d'interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall'Autorità emanante a rigetto della sua istanza.
Nelle gare pubbliche di appalto, ai sensi dell'ari. 46, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 e a tutela della par condicio tra i concorrenti, il rimedio dell'integrazione documentale non può essere utilizzato per supplire all'inosservanza di adempimenti procedimentali o all'omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara; di conseguenza la regolarizzazione documentale può essere consentita solo quando i vizi siano puramente formali, o chiaramente imputabili ad errore solo materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti non richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest'ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l'integrazione postuma, che si tradurrebbe in una violazione dei termini massimi di presentazione dell'offerta e, in definitiva, in una violazione del principio di parità delle parti, che deve presiedere ogni procedura ad evidenza pubblica.
Consiglio di Stato n.694 - Sez. IV — 5 febbraio 2013










