L'art. 84 del codice appalti prevede specifici requisiti e condizioni pe3r la nomina della commissione nei (soli) casi di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa; la ratio è quella di assicurare che la stazione appaltante disponga di specifiche professionalità casi in cui sia necessario apprezzare nel merito le condizioni di vantaggiosità dell'offerta pure nel rispetto dei parametri fissati dalla procedura), esigenze che diventano recessive caso dell'affidamento al massimo ribasso.

TAR CALABRIA n. 54 - Sez. I — 22 gennaio 2014

Ai fini della verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti ad una gara pubblica, l'accertamento nel Documento unico di regolarità contributiva (D.u.r.c.) di una determinata pendenza implica l'impossibilità per la stazione appaltante di stipulare il contratto con la ditta, che si trovi in tale situazione e quindi implica la doverosa l'esclusione della ditta stessa dalla procedura di appalto .

Consiglio di Stato Sez. III n.2909/09 del 2 dicembre 2009

La lettura contestuale dei commi 1, 5, 6 e 7, dell'art 77, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 consente di affermare che l'utilizzo del fax costituisce modalità « ordinaria » di scambio delle comunicazioni tra la stazione appaltante e le imprese partecipanti alla gara.
L'invio tramite fax del provvedimento amministrativo rappresenta uno strumento idoneo — in assenza di espresse prescrizioni che dispongano altrimenti — a determinare la piena conoscenza del provvedimento stesso, in quanto il fax costituisce un sistema basato su linee di trasmissione di dati e su apparecchiature che consentono di documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente sia — attraverso il c.d. rapporto di trasmissione -la ricezione del messaggio in quello ricevente, sicuramente atto a garantire l'effettività della comunicazione. Quindi, posto che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono in via generale una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche la presunzione circa l'avvenuta ricezione, senza che colui che dimostra di aver inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, salva l'eventuale prova contraria concernente la funzionalità dell'apparecchio ricevente fornita, secondo l'ordinaria regola processualista, da chi afferma la mancata ricezione del messaggio. La presunzione di conoscenza che consegue all'invio della comunicazione a mezzo fax all'indirizzo corretto (accompagnata dal rapporto di ricezione) non ha quindi natura assoluta. Può essere fornita la prova contraria che può solo concernerne la funzionalità dell'apparecchio ricevente; essa non può che essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggio.

Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6208

In tema di procedure per l'affidamento di appalti pubblici, il bando costituisce la lex specialis della gara imponendo alla p.a. la pedissequa osservanza delle sue prescrizioni, con l'effetto che le regole di gara come fissate dal bando rimangono immuni da modifiche sopravvenute al sistema normativo di riferimento.

In tema di procedure per l'affidamento di appalti pubblici, la normativa prevista dall'ari 69, r.d. 23 maggio 1924 n. 827 secondo cui non può procedersi all'aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta non può essere assimilata alle ipotesi di gara cui risulta ammessa una sola offerta, per essere state le altre escluse in relazione a violazioni delle regole fissate dal bando.

Consiglio di Stato, - Sez. II — 23 gennaio 2007 n.193

Non può farsi ricorso all'istituto della regolarizzazione, che consiste, nell'eliminazione di imperfezioni formali o errori materiali, se a seguito di tanto viene ad essere vulnerato il principio della par condicio, ovvero vengono integrati documenti già prodotti modificandone il contenuto sostanziale.

T.A.R. Lazio - Sez. IlI - 28 agosto 2008, n.7954