La lettura contestuale dei commi 1, 5, 6 e 7, dell'art 77, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 consente di affermare che l'utilizzo del fax costituisce modalità « ordinaria » di scambio delle comunicazioni tra la stazione appaltante e le imprese partecipanti alla gara.
L'invio tramite fax del provvedimento amministrativo rappresenta uno strumento idoneo — in assenza di espresse prescrizioni che dispongano altrimenti — a determinare la piena conoscenza del provvedimento stesso, in quanto il fax costituisce un sistema basato su linee di trasmissione di dati e su apparecchiature che consentono di documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente sia — attraverso il c.d. rapporto di trasmissione -la ricezione del messaggio in quello ricevente, sicuramente atto a garantire l'effettività della comunicazione. Quindi, posto che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono in via generale una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche la presunzione circa l'avvenuta ricezione, senza che colui che dimostra di aver inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, salva l'eventuale prova contraria concernente la funzionalità dell'apparecchio ricevente fornita, secondo l'ordinaria regola processualista, da chi afferma la mancata ricezione del messaggio. La presunzione di conoscenza che consegue all'invio della comunicazione a mezzo fax all'indirizzo corretto (accompagnata dal rapporto di ricezione) non ha quindi natura assoluta. Può essere fornita la prova contraria che può solo concernerne la funzionalità dell'apparecchio ricevente; essa non può che essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggio.

Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6208