Nelle gare pubbliche i requisiti di partecipazione e i documenti che ne attestano il possesso devono procedere di pari passo nel senso che del loro possesso la stazione appaltante deve essere portata a conoscenza non solo al momento di presentazione della domanda, ma anche nel prosieguo.

Nelle gare pubbliche la regolarizzazione postuma della documentazione prodotta dal concorrente è ammissibile solo nell'ipotesi di documenti non chiari o di dubbio contenuto, ma che siano stati presentati, e non anche nel caso di documentazione del tutto mancante, risolvendosi il tutto in caso contrario in una palese violazione della par condicio rispetto alle altre imprese concorrenti e rispettose della disciplina dettata dalla lex specialis.

Consiglio di Stato n.6539 - Sez. IV —19 dicembre 2012

L'inosservanza delle prescrizioni del bando di gara circa le modalità di presentazione delle offerte comporta l'esclusione dalla gara solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della Pubblica amministrazione appaltante o poste a garanzia della par candicio dei concorrenti; tuttavia, in assenza di una espressa previsione e comminatoria di esclusione, non è consentito al giudice amministrativo di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell'amministrazione che ha predisposto la lex specialis, dato che il cd. criterio teleologico ha un valore esclusivamente suppletivo rispetto a quello letterale.

La stazione appaltante, che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale anche sotto il profilo della gravità da valutare in relazione all'oggetto specifico dell'appalto, non è tenuta ad esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto suo convincimento, potendo la motivazione di non gravita del reato risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, è la valutazione di gravità che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale.

Nella fase di valutazione delle offerte da parte della commissione di gara publica l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro i quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia sufficientemente analitico da delimitare il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, rendendo così evidente l'iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico, in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito

Consiglio di stato 1583 - Sez. Ili — 11 marzo 2011

Posto che, ai sensi dell'art 77 comma 6 lett, b), d.lg. n. 163 del 2006 (da considerare norma imperativa) la firma digitale è prescritta espressamente quale elemento di validità della sottoscrizione in caso d'invio telematico della documentazione, devono essere considerati privi di sottoscrizione e quindi inesistenti ai fini della ammissibilità alla gara il capitolato d'oneri e l'appendice presentati, nella fattispecie, senza firma digitale. Peraltro, l'art 46 comma 1 bis, d.lg. n. 163 del 2006, istitutivo del principio di tassatività delle cause di esclusione, prevede espressamente l'esclusione dalla gara, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi di difetto di sottoscrizione nonché di incertezza assoluta in ordine ad elementi essenziali dell'offerta. Ne consegue che in mancanza di due documenti negoziali (perché non sottoscritti), l'amministra­zione ha legittimamente escluso l'offerta.

La previsione dell'obbligo di produrre atti di gara debitamente sottoscritti per accettazione corrisponde ad una esigenza specifica dell'amministrazione di presa d'atto di avvenuta accettazione delle condizioni ivi previste e dunque la mancata produzione di copia integrale di tale documento sottoscritto costituisce omissione non irrilevante in presenza di disposizioni di gara assolutamente in equivoche nel prevedere tanto la onerosità dell’allegazione di parte quanto le conseguenze sanzionatorie dell’eventuale inadempimento.

TAR TRENTINO ALTO ADIGE N. 285 - Sez. 1 — 26 agosto 2013

È legittimo il provvedimento che, in applicazione di specifica clausola del bando, esclude dalla gara l'impresa che alla domanda non abbia allegato le dichiarazioni giustificative dei prezzi offerti, essendo esse strumento rispondente a criteri di trasparenza e parità di tratta­mento, che mira a contrastare il fenomeno dei ribassi sconsiderati e a costringere le imprese ad un'assunzione di responsabilità reale circa le condizioni di gara.

Consiglio di Stato, n.1546 - Sez. V — 19 marzo 2012

Ai sensi dell'art. 74 comma 3, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 non può costituire causa di esclusione da gara pubblica il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalle stazioni appal­tanti; segue da ciò che la mancanza della prima pagina di uno di detti moduli può essere rilevante a detto fine soltanto se i dati in essa contenuti non erano già presenti nell'istanza di partecipazione alla gara presentata in sede di preselezione.

Consiglio di Stato n. 3146, sez. III, 10 giugno 2013