L'inosservanza delle prescrizioni del bando di gara circa le modalità di presentazione delle offerte comporta l'esclusione dalla gara solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della Pubblica amministrazione appaltante o poste a garanzia della par candicio dei concorrenti; tuttavia, in assenza di una espressa previsione e comminatoria di esclusione, non è consentito al giudice amministrativo di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell'amministrazione che ha predisposto la lex specialis, dato che il cd. criterio teleologico ha un valore esclusivamente suppletivo rispetto a quello letterale.
La stazione appaltante, che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale anche sotto il profilo della gravità da valutare in relazione all'oggetto specifico dell'appalto, non è tenuta ad esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto suo convincimento, potendo la motivazione di non gravita del reato risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, è la valutazione di gravità che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale.
Nella fase di valutazione delle offerte da parte della commissione di gara publica l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro i quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia sufficientemente analitico da delimitare il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, rendendo così evidente l'iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico, in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito
Consiglio di stato 1583 - Sez. Ili — 11 marzo 2011