Nelle gare pubbliche i requisiti di partecipazione e i documenti che ne attestano il possesso devono procedere di pari passo nel senso che del loro possesso la stazione appaltante deve essere portata a conoscenza non solo al momento di presentazione della domanda, ma anche nel prosieguo.
Nelle gare pubbliche la regolarizzazione postuma della documentazione prodotta dal concorrente è ammissibile solo nell'ipotesi di documenti non chiari o di dubbio contenuto, ma che siano stati presentati, e non anche nel caso di documentazione del tutto mancante, risolvendosi il tutto in caso contrario in una palese violazione della par condicio rispetto alle altre imprese concorrenti e rispettose della disciplina dettata dalla lex specialis.
Consiglio di Stato n.6539 - Sez. IV —19 dicembre 2012










