Ai sensi dell'art. 74 comma 3, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 non può costituire causa di esclusione da gara pubblica il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalle stazioni appal­tanti; segue da ciò che la mancanza della prima pagina di uno di detti moduli può essere rilevante a detto fine soltanto se i dati in essa contenuti non erano già presenti nell'istanza di partecipazione alla gara presentata in sede di preselezione.

Consiglio di Stato n. 3146, sez. III, 10 giugno 2013