È illegittima l’esclusione da una gara pubblica di un’impresa per il solo fatto di aver apposto, per mero errore, in calce ad una dichiarazione sostitutiva una data antecedente a quella di pubblicazione del bando, ove la suddetta dichiarazione rechi l’indicazione del codice identificativo della gara, il codice unico di progetto della procedura, la denominazione esatta di essa e i paragrafi del bando che la richiedevano.

CONSIGLIO DI STATO n. 4171 - Sez. IV — 8 settembre 2015