Occorre distinguere, nelle gare di appalto, la fase di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte (che riguarda tutti i concorrenti), dalla fase successiva di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara (che si svolge ineluttabilmente nei confronti del primo e secondo classificato, e per sorteggio nei confronti del 10% dei partecipanti alla gara).
Nella fase di verifica del possesso dei requisiti, sia in sede di controllo a campione che di controllo nei confronti del primo e secondo classificato, è necessario che i concorrenti forniscano la documentazione probatoria vera e propria, proveniente da enti pubblici e privati, non essendo sufficiente l'autocertificazione né essendo prescritto che le stazioni appaltanti acquisiscano d'ufficio la documentazione probatoria dei requisiti di capacità tecnico-economica.
Mentre il possesso dei requisiti generali (di carattere morale) di cui all'art. 38, codice appalti, può essere provato mediante certificazioni pubbliche acquisibili agevolmente d'ufficio dalla stazione appaltante, il possesso dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale attiene a fatti propri del concorrente, che da lui sono conosciuti e comprovabili. Non è invece esigibile che sia la stazione appaltante ad andare alla ricerca della prova del possesso dei requisiti in relazione a dati che non sono nella sua disponibilità.
E perfettamente comprensibile, sul piano dei principi, che il Codice appalti deroghi al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, e non vi è alcun contrasto con i generali principi di ragionevolezza e proporzionalità, che sono pienamente rispettati, perché esigere dal concorrente la prova di fatti propri del concorrente medesimo non viola alcun canone di proporzionalità e ragionevolezza. Non senza considerare, poi, che i principi di ragionevolezza e proporzionalità vanno coniugati con quello di speditezza della gara di appalto (sicché non si possono imporre alla stazione appaltante oneri esorbitanti e doveri di soccorso non necessari) e con quelli di lealtà e buona fede dei concorrenti, che, secondo un modello di concorrente diligente, devono partecipare alle gare di appalto con l'adeguata preparazione e predisposizione di tutta la documentazione necessaria, che non può non essere in loro possesso.
CONSIGLIO DI STATO, n.5921 - Sez. VI — 22 novembre 2012










