Deve escludersi che la mancata sottoscrizione del primo foglio, materialmente congiunto al secondo, dell'offerta presentata da un concorrente in una gara per l'affidamento di un contratto pubblico possa determinare incertezza assoluta sul suo contenuto o sulla sua provenienza. In tal caso quindi, ex art. 46 comma 1 bis, d.lg. n. 163 del 2006 deve essere disapplicata dalla stazione appaltante la clausola della legge di gara che subordina la validità dell'offerta economica alla sua sottoscrizione in ogni pagina da parte del legale rappresentante dell'impresa concorrente.
TAR TOSCANA n. 377 - Sez. I — 7 marzo 2013










