Posto che, ai sensi dell'art 77 comma 6 lett, b), d.lg. n. 163 del 2006 (da considerare norma imperativa) la firma digitale è prescritta espressamente quale elemento di validità della sottoscrizione in caso d'invio telematico della documentazione, devono essere considerati privi di sottoscrizione e quindi inesistenti ai fini della ammissibilità alla gara il capitolato d'oneri e l'appendice presentati, nella fattispecie, senza firma digitale. Peraltro, l'art 46 comma 1 bis, d.lg. n. 163 del 2006, istitutivo del principio di tassatività delle cause di esclusione, prevede espressamente l'esclusione dalla gara, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi di difetto di sottoscrizione nonché di incertezza assoluta in ordine ad elementi essenziali dell'offerta. Ne consegue che in mancanza di due documenti negoziali (perché non sottoscritti), l'amministrazione ha legittimamente escluso l'offerta.
La previsione dell'obbligo di produrre atti di gara debitamente sottoscritti per accettazione corrisponde ad una esigenza specifica dell'amministrazione di presa d'atto di avvenuta accettazione delle condizioni ivi previste e dunque la mancata produzione di copia integrale di tale documento sottoscritto costituisce omissione non irrilevante in presenza di disposizioni di gara assolutamente in equivoche nel prevedere tanto la onerosità dell’allegazione di parte quanto le conseguenze sanzionatorie dell’eventuale inadempimento.
TAR TRENTINO ALTO ADIGE N. 285 - Sez. 1 — 26 agosto 2013










