Nei contratti ad evidenza pubblica, tutte le fasi di gara in cui la procedura si scompone assumono un ruolo interno, progressivo e preordinato all'atto di aggiudicazione ed hanno carattere strettamente preparatorio della determinazione finale di scelta del contraente: deter­minazione che non può mai prescindere dall'applicazione della legge in quel momento in vigore, indipendentemente dal fatto che le fasi già concluse possano restare regolate dalla vecchia legge.

TAR LOMBARDIA, Sez. I — 1° febbraio 2010, n.210

Costituisce senza dubbio un aggravamento del procedimento di gara per l'affidamento ài un appalto pubblico richiedere la controfirma sui lembi di chiusura della busta contenente l'istanza. Trattasi infatti di adempimento che non riveste particolare utilità nel corretto svolgimento della pubblica selezione e che dunque si pone in violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza nonché del divieto di inutile aggravamento del procedimento di cui all'ari. 1 comma 2 Legge n. 241 del 1990.

Tar Sicilia, sez. II, 3 dicembre 2009,  n. 2023

Il termine decadenziale per impugnare gli atti delle procedure di affidamento di appalti pubblici e, in particolare, l’aggiudicazione definitiva in favore di terzi decorre dalla conoscenza di quest'ultima comunque acquisita dall’impresa partecipante alla gara; a questo principio di diritto fa unica eccezione, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., il caso in cui è impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara adottato dalla commissione aggiudicatrice nel corso della stessa ed in una seduta alla quale abbia partecipato un rappresentante della concorrente esclusa, trattandosi di determinazione immediatamente lesiva e malgrado il suo carattere endoprocedimentale.

CONSIGLIO DI STATO n . 856 - Sez. V — 23 febbraio 2015

Per il sistema di scelta, riferito all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Codice degli Appalti riduce fortemente la discrezionalità della Commissione aggiudicatrice nella specificazione dei criteri, escludendo ogni facoltà della medesima di integrare il bando, in quanto dovrebbe essere quest'ultimo a prevedere e specificare eventuali sotto — criteri di valutazione; può invece ritenersi ammesso che la medesima Commissione fissi la metodologia di attribuzione dei punteggi, per rendere più trasparente il proprio apprezzamento, a garanzia della par condicio dei concorrenti, la mancata fissazione dei criteri motivazionali, d'altra parte, non inficia l'operato della medesima Commissione, ove quest'ultima fornisca comunque un'argomentata motivazione circa i giudizi formulati.

CONSIGLIO DI STATO n.5157 - Sez. VI — 15 settembre 2011

La regola fissata dall'art. 84 d.lg. n. 163 del 2006, per la quale i componenti della commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall'appalto da assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

CONSIGLIO DI STATO N. 3203 - Sez. VI — 10 giugno 2013