Nell’ipotesi di partecipazione a gare d’appalto, nei casi di condanne per reati estinti o
depenalizzati la omissione dichiarativa non incide sulla tematica della completezza della
dichiarazione in funzione dell’esercizio della discrezionalità amministrativa sulla gravità della
condanna e della sua rilevanza o meno ai fini partecipativi; è il fatto stesso della condanna ad
essere divenuto, per effetto di una valutazione operata a monte dal legislatore, tamquam non
esset, e tanto sia agli effetti penali, sia agli effetti extrapenali, in relazione a quelle fattispecie
normative — come l’art. 38 del Codice dei contratti pubblici — in cui la condanna penale è
assunta ad elemento paradigmatico di una possibile pericolosità o quantomeno inaffìdabilità
morale del soggetto che ne sia stato colpito.

CONSIGLIO DI STATO n. 4392 - Sez. VI — 3 settembre 2013