Nelle gare pubbliche è legittima la fissazione di criteri motivazionali per l'attribuzione, a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione, del punteggio tra il minimo ed il massimo indicati nel bando, purché siano rispettati i seguenti limiti: il limite temporale fondamentale e imprescindibile, costituito dall’apertura delle buste, nel senso che la specificazione dei criteri di valutazione deve essere sempre anteriore all’apertura delle buste; il limite sostanziale rappresentato dal divieto di innovare i parametri valutativi fissati dalla legge di gara. Dunque, il divieto di specificazione e/o integrazione dei criteri di valutazione dopo l’apertura delle offerte tecniche, costituisce principio generale delle procedure a evidenza pubblica, la cui violazione determina l’illegittimità della gara indipendentemente dalla dimostrazione — pari ad una probatio diabolica — che essa ne abbia in qualche modo condizionato l’esito.
TAR Abruzzo n. 75 - Sez. I, 11 febbraio 2017










