Ai sensi dell'art. 38, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 nelle gare pubbliche le valutazioni in ordine alla gravita delle condanne riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano alla stazione appaltante e non ai concorrenti, i quali sono pertanto tenuti a indicare tutte le condanne riportate, non potendo operare a monte alcun filtro, omettendo la dichiarazione di alcune di esse sulla base di una selezione compiuta secondo criteri personali; ne consegue che, nell'ipotesi di omessa dichiarazione di condanne riportate, è legittimo il provvedimento d'esclusione, non dovendosi configurare in capo alla stazione appaltante l'ulteriore obbligo di vagliare la gravita del precedente penale di cui è stata omessa la dichiarazione e conseguendo la statuizione espulsiva dalla omissione della prescritta dichiarazione.

Consiglio di Stato. n.1646 - Sez. IV — 22 marzo 2012