Nelle gare pubbliche, è inammissibile la presentazione di un'offerta carente di un elemento essenziale offerta e dei relativi allegati né è consentita una variazione migliorativa del progetto o degli elementi essenziali e costitutivi dell'offerta,atteso che essa si tradurrebbe in un'indebita violazione della par condicio dei concorrenti.

Nelle gare pubbliche la commissione giudicatrice di procedure d'appalto pubblico, essendo collegio perfetto, deve operare con il plenum dei suoi componenti, trova una deroga nei casi in cui essa svolge un'attività meramente preparatoria e istruttoria, dovendo invece essa necessariamente operare come collegio perfetto quando è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali c'è l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà dell'organo collegiale espressa da tutti i suoi componenti; nulla vieta, pertanto, che, nella propria autonomia organizzativa, la stazione appaltante possa rimettere al responsabile del procedimento operazioni prive di carattere valutativo, quale quelle riguardanti la verifica della completezza della documentazione richiesta dal bando.

Il divieto d'integrazione detta commissione giudicatrice di una gara pubblica deve intendersi limitato alla delegazione delle operazioni propriamente valutative, quali la fissa­zione dei criteri di massima e la formulazione dei giudizi sulle offerte, con la conseguenza che detto divieto non si attaglia al caso in cui l'estraneo partecipi ai lavori dell'organo collegiale con compiti di mera generica consulenza.

Tar Piemonte, Sez. I, 13 giugno 2013, n. 713