Il principio di tassatività delle cause di esclusione, disposto dall’art. 46 comma 1 bis, d.lg.
12 aprile 2006 n. 163, introdotto dall’art. 4 comma 2 lett. d, n. 2, d.l. 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, si applica anche alle concessioni
di servizi di cui all’art. 30 dello stesso d.lg. n. 163 del 2006 quale principio fondamentale
generale relativo ai contratti pubblici; diversamente opinando, si giungerebbe ad un 'ingiustificata divaricazione del regime da seguire nella gare per l’affidamento di appalti ed in quelle
per l’affidamento di concessioni di servizi.

TAR PUGLIA n. 37 - Sez. IlI — 7 gennaio 2015