I tempi del procedimento per l'aggiudicazione di un appalto con la Pubblica ammini­strazione sono scanditi dalla stazione appaltante secondo le proprie necessità, ferma restando la possibilità per il partecipante d'impugnare clausole palesemente irragionevoli o lesive della parità di condizione dei candidati.

II fatto che un soggetto (nella specie una società di attestazione), tenuto a fornire una determinata documentazione ad un impresa partecipante a gara pubblica, ritardi il suo rilascio certamente fonte per esso di responsabilità in ordine al danno provocato al concorrente per effetto dalla mancata esibizione dell'atto, ma non può comportare l'illegittimità dei provve­dimenti con i quali la stazione appaltante ha solo constatato la mancanza di un documento necessario.

Consiglio di Stato, n.1589 - Sez. V — 20 marzo 2012