La regola secondo la quale la commissione giudicatrice di procedure d'appalto pubblico, essendo collegio perfetto, deve operare con il plenum dei suoi componenti trova deroga solo nei limitati casi in cui essa svolge un'attività meramente preparatoria e istruttoria e, comunque, sempre nel rispetto della collegialità, quando è invece chiamata a fare scelte discrezionali, in ardine alle quali v'è l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di ma corretta formazione della volontà dell'organo collegiale espressa da tutti i suoi componenti.
Nelle gare pubbliche, ai fini della tutela della segretezza delle offerte e per assicurare la par condicio e la trasparenza delle operazioni concorsuali occorre che la commissione di gara predisponga particolari cautele per la conservazione delle buste contenenti le offerte, e di dette cautele faccia espressa menzione nel verbale di gara, non potendo tale verbalizzazione essere surrogata da dichiarazioni postume del presidente circa lo stato di conservazione dei plichi.
Consiglio di stato - Sez. IlI — 3 marzo 2011, n.1368










