Sono illegittime le sottovoci elaborate dalla Commissione in sede di valutazione delle offerte che, lungi dal rappresentare una mera esplicitazione delle nozioni riportate nel bando di gara costituiscono, in effetti, un'integrazione della lex specialis e, come tali, avrebbero dovuto essere rese note nelle loro caratteristiche e nella loro importanza ai potenziali concorrenti prima dell'apertura delle buste, a garanzia del principio fondamentale di traspa­renza nella gestione delle procedure di affidamento ed al fine di evitare il pericolo che la Commissione potesse orientare a proprio piacimento ed a posteriori l'attribuzione del relativo punteggio, all'esito della gara, dopo averne conosciuto i partecipanti

TAR PIEMONTE - Sez. II — 5 febbraio 2010, n. 660