Nelle gare pubbliche, la mancata preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore costituisce causa di legittima esclusione quando il concorrente è sfornito della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare.

Nelle gare pubbliche il principio di tassatività delle cause di esclusione, fissato dall’art. 46
comma 1, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, consente di applicare la sanzione espulsiva nei soli casi
d’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; di conseguenza il difetto di sottoscrizione dell’offerta in
tanto rileva in quanto renda incerta la sua provenienza.

CONSIGLIO DI STATO n . 846 - Sez. V — 23 febbraio 2015