Ai fini dell’attuazione della mobilità territoriale degli aspiranti docenti di scuola primaria, il Miur deve considerare per ciascun docente l’ordine di preferenza e, per stabilire l’ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, mentre non deve mai considerare prioritariamente l’aggregazione delle preferenze di pari livello e utilizzare il punteggio solo come criterio successivo.
Tribunale - Venezia, 11/05/2017, n. 288