In tema di licenziamento per giusta causa, l'imme­diatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza ad­dotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quel­lo della contestazione, si configura quale elemen­to costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della con­testazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della mas­sima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compa­tibile con un intervallo di tempo, più o meno lun­go, quando l'accertamento e la valutazione dei fat­ti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzati­va dell'impresa possa far ritardare il provvedi­mento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritar­do.

Corte di Cassazione, Sez. Lav. 6 maggio 2015, n. 9102