In tema di licenziamento disciplinare, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto al lavoratore medesimo senza che possa assumere autonomo ed autosufficiente rilievo la denunzia dei fatti in sede penale o la pendenza del procedimento penale, considerata l'autonomia tra i due procedimenti, l'inapplicabilità, al procedimento disciplinare, del principio di non colpevolezza, stabi­lito dall’art. 27 Cost. soltanto in relazione al potere punitivo pubblico, e la circostanza che l'eventuale ac­certamento dell'irrilevanza penale del fatto non de­termina di per sé l'assenza di analogo disvalore in sede disciplinare.

Corte di Cassazione. Sez. Lav. 5 luglio 2016, n. 13675