Con il DPR n.134 dell'8 agosto 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, sono apportate significative modificazioni all DPR 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) per contrastare in modo più incisivo episodi di violenza fisica o psicologica, bullismo e cyberbullismo.

Le scuole sono chiamate a rafforzare il monitoraggio di situazioni a rischio, comprese quelle legate all’uso o abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Le modifiche in ambito disciplinare riguardano:

  • Le infrazioni di tipo disciplinare non possono influire sulla valutazione delle singole discipline, poiché esse costituiranno elemento per l’attribuzione del voto di comportamento.
  • Nei periodi di allontanamento per infrazione disciplinare non superiori a quindici giorni,  è necessario prevedere soluzioni che favoriscano una relazione tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori, in maniera tale da preparare il rientro in aula dello studente oggetto di sanzione.
  • In caso di allontanamento dalle lezioni per infrazione disciplinare fino a due giorni, il consiglio di classe dovrà assegnare un’attività di approfondimento, adeguatamente motivata, sulle conseguenze dei comportamenti che hanno giustificato la sanzione, da svolgersi a scuola. Gli Istituti avranno in carico, pertanto, l’individuazione dei docenti incaricati di attivare tali attività.
  • In caso di allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe dovrà prevedere, con adeguate motivazioni, delle attività di cittadinanza attiva e solidale, in misura proporzionale all’orario scolastico e al numero di giorni di allontanamento. Tali attività dovranno essere inserite nel PTOF e dovranno aver luogo aver luogo presso strutture ospitanti, con le quali l’istituzione scolastica stipulerà convenzioni. Nel corso di tali attività, l’obbligo di vigilanza è a cura delle strutture in questione, le quali dovranno comunicare anche eventuali assenze. Enti, associazioni ed enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere i ragazzi, mediante partecipazione ad apposito avviso pubblico dell’USR di riferimento, che si preoccuperà di verificarne i requisiti e aggiornare annualmente l’elenco delle strutture ospitanti. Le scuole, da parte loro, dovranno individuare le figure referenti. Il mancato o parziale svolgimento di tale attività sarà valutato nell’ambito dell’attribuzione del voto di comportamento. Si segnala che l’introduzione del comma 8ter  recita: “Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale dovranno corrispondere ai tre quarti dell’orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell’anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline“.  In caso di indisponibilità di strutture ospitanti, le attività di cittadinanza solidale dovranno avvenire a vantaggio della comunità scolastica. Il Consiglio di classe può decidere, altresì, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo non superiore “ai tre quarti dell’orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità“.
  • Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola “promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica“. L’allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni può essere determinato, commisuratamente alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo, anche in caso di:
    –  reati che violano la dignità e il rispetto della persona
    – pericolo per l’incolumità delle persone,
    – in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico degli studenti. In tale caso, la durata dell’allontanamento.

Questo nuovo regolamento interviene anche nell’ambito del bullismo e del cyberbullismo, abuso di alcool e sostanze stupefacenti. In particolare si prevede:

  • Il Patto Educativo di Corresponsabilità deve essere integrato con l’impegno della scuola e delle famiglie a collaborare per consentire di fare emergere episodi riconducibili al bullismo e al cyberbullismo, oltre a situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, oppure di altre forme di dipendenza.
  • Le scuole dovranno indicare in maniera dettagliata, nei Patti di cui sopra, le attività formative e informative per studenti e famiglie, con particolare riferimento all’uso sicuro e consapevole della rete internet.

DPR 8 agosto 2025, n. 134  - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Entrata in vigore dal 10/10/2025

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,

n. 249

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.

249, sono apportate le seguenti modificazioni:

seguente: «disabilità»;

bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool

o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.»;

scolastiche» sono inserite le seguenti: «del sistema nazionale di

può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole

discipline. L'infrazione disciplinare   influisce   sul   voto   di

soppresse e le parole: «dalla comunità scolastica» sono sostituite

dalle seguenti: «dalle lezioni»;

sono inserite le seguenti: «dalla comunità scolastica»;

sostituite dalle seguenti: «dalle lezioni»;

giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica,

lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo

lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con

adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze

disciplinare. Tali attività sono svolte   presso   l'istituzione

scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano

i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo

periodo.

lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il

consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di

cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico

relativo al numero di   giorni   per   i   quali   è   deliberato

l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite

all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si

svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con

le quali l'istituzione scolastica,   nell'ambito   della   propria

autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo   e   il

coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo

periodo disciplinano il percorso   formativo   personalizzato   di

attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità,

il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture

ospitanti, nonchè le rispettive figure di riferimento. Durante le

attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza

sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture

ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche

eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo

settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere

lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso

la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i

criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e   del   merito,

predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale,

con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle

associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo

studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei

requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e

dell'acquisizione delle ulteriori   manifestazioni   di   interesse

pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di

cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della

loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione

di tali attività, nell'ambito del   personale   scolastico,   da

remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta

Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di

cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di

classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di

attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre

quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della

validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione

degli apprendimenti delle singole discipline.

ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse

a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter,

quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni

di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza

attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della

comunità scolastica.

piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti

coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità

scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle

attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel

gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario

scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e

nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e

gradualità di cui al comma 5.

giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove

necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un

responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità

scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche

quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il

rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità

delle persone, nonchè in presenza di atti violenti o di aggressione

nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli

studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata

alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di

pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma

seguente: «circostanziati» e la parola: «incolpato» è sostituita

dalla seguente: «responsabile»;

seguente: «irrogate»;

dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per

consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del

bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool

o di sostanze stupefacenti, nonchè di altre forme di dipendenza.

educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le

attività formative e informative che intendono programmare a favore

delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie,   con

particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete

seguente: «triennale»;

transitorie e finali»;

«secondaria di primo grado»;

autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente   regolamento,   adeguano   il

Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi

8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.»;

delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto

periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale   sono

effettuate a favore della comunità scolastica.».

 

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria  1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico della finanza   pubblica.   Leamministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsticon le risorse umane, finanziarie e   strumentali   previste   alegislazione vigente.  Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.