Ai fini della legittimità del trasferimento degli insegnanti della scuola primaria è necessario che la graduatoria venga stilata dall’Amministrazione scolastica rapportando i punteggi accumulati dai singoli docenti a ciascuna preferenza territoriale da questi indicata in quanto l’ipotetico utilizzo di una graduatoria unitaria che comprenda tutti i candidati alla mobilità, dipendendo dall’ordine delle preferenze più o meno incautamente indicato dall’interessato al momento della domanda, potrebbe determinare l’assegnazione ad un’area territoriale in modo casuale e senza tenere conto del valore effettivo dei punteggi.

Tribunale sez. lav. - Venezia, 23/05/2017, n. 308