Una modalità di prestazione dell’orario di lavoro che se non correttamente applicata può essere causa di danno all’erario con conseguente responsabilità del dirigente. Sulla scorta di quanto già vagliato nell’ambito della definizione del piano delle attività, ci occupiamo del beneficio della riduzione dell’orario di lavoro. In particolare preme ricordare come il fallimento della negoziazione per modificare l’art. 55 del CCNL del 2007 ha determinato che ancora oggi destinatario della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore è il personale ATA e soltanto in specifiche situazioni di carattere oggettivo, come la natura dell’istituzione scolastica, che soggettivo, come il disagio del personale derivante dalla gravosa articolazione dell’orario. 

La seconda parte del contributo di Antonio Calabrese amplia alcuni concetti chiave e fondamentali già visti nella preliminare digressione. Interesserà pertanto analizzare:
1. il concetto di gravosità della prestazione lavorativa (art. 52 del CCNL 2007);
2. sulle concrete modalità di applicazione della riduzione dell’orario di lavoro (art. 5 comma 2 del d.l. n. 165/2001);
3. l’individuazione delle scuole interessate;
4. la previsione dei turni di servizio;
5. la scelta delle professionalità da preporre ai vari turni.

Infine si ricorda che la riduzione di orario a 35 ore può essere concessa solo al personale che sia adibito a regimi di orario articolati su più turni o che sia coinvolto in sistemi di orari comportanti significative oscillazione degli orari individuali di lavoro rispetto all’orario ordinario. 

Normativa di riferimento

In riferimento alla turnazione e al concetto di gravosità occorre richiamare necessariamente l’art. 52 del CCNL 2007:
“1. Nei confronti del personale ATA chiamato a ricoprire cariche elettive si applicano le norme di cui al d.lgs. 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30.03 2001, n.165.Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il dipendente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
3. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal d.lgs. n. 267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato".

In base all’art. 55 del CCNL 2007:
1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1".

Giurisprudenza di riferimento

Nella richiamata pronuncia, la Corte dei Conti ha ritenuto sussistente la responsabilità amministrativa in capo al Dirigente scolastico che ha trasgredito le norme prima citate, che prevedono la possibilità della turnazione e della riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro soltanto in presenza di un servizio giornaliero superiore a 10 ore, per almeno 3 giorni alla settimana. Peraltro è stata ravvisata la gravità nell’aver commesso l’illecito amministrativo per il fatto che l’accordo integrativo è stato stipulato, in aperto dissenso con il parere contrario del Dsga, formalizzato in una nota scritta e in dispregio del rilievo del Collegio dei revisori dei conti, che deve essere ritenuto competente in materia. 

Nel caso concreto inoltre, è stata ritenuta un’interpretazione formale della norma come superficiale e impraticabile, in quanto riferita ad una situazione “emergenziale”rappresentata dalla grave carenza di organico sopravvenuta, a parità di carichi di lavoro rimasti poi immutati che non corrispondeva alla realtà dei fatti. Su tale aspetto asserisce la Corte – ed è quanto interessa per il concetto di gravosità – non si poteva parlare di situazione emergenziale quella determinata da “grave carenza di organico”, nella quale una sola unità di personale dell’istituto era effettivamente venuta meno, risultando il personale in servizio passato da 19 a 18 unità; né sembrano coerenti con le finalità perseguite dallo strumento contrattuale impiegato le modalità operative concretamente attuate, caratterizzate dall’applicazione generalizzata del beneficio previsto dalla normativa a quasi tutto il personale ATA presente (17 su 18) anziché ai soli casi specificamente individuati di turnazioni o orari oscillanti.

In questo caso la Corte dei Conti si è comunque avvalsa del potere di riduzione dell’addebito configurato a carico del Dirigente Scolastico amministrativamente responsabile, in quanto a suddetta dirigente si trovò ad operare, essendo subentrata a chiusura d’anno alla precedente responsabile, deceduta dopo un periodo di assenza, senza poter ricevere passaggio di consegne né documentazione predisposta all’uopo (Corte dei Conti, delibera n. 482/2013).

Così la segnalata nota della Ragioneria Generale dello Stato secondo cui si ritiene che la possibilità di usufruire delle 35 ore settimanali non può che essere limitata al solo personale effettivamente adibito a regimi di orario articolato su turni o coinvolto in sistemi di orario caratterizzati da significative oscillazioni degli orari individuali e che la riduzione di orario non vada, invece, estesa in forma generalizzata. Parimenti la riduzione di orario non può essere prevista per il personale che effettua un turno fisso o che solo sporadicamente effettua qualche rientro pomeridiano. Preme, pertanto, sottolineare i connessi profili di responsabilità, in termini di possibile danno all'erario, che si potrebbero configurare qualora, in sede di contrattazione integrativa di sede, venisse stabilita l’applicazione del citato art. 54 del C.C.N.L./2003, in assenza dei necessari presupposti. (Nota del 6 giugno 2006, n. 73072).