I contratti a tempo determinato del personale docente e ATA recano la medesima disciplina per quanto riguarda alcuni istituti come:
1. l’indicazione di un termine oltre il quale non è più possibile stipulare contratti (art. 41 CCNL 2016-2018);
2. la possibilità di differire la presa di servizio;
3. la proroga della supplenza temporanea in caso ne consegua ininterrottamente un'altra;
4. il conferimento delle supplenze su posti part-time
5. i posti da riservare a determinate categorie previste dalla normativa
6. la presentazione della documentazione di rito sostitutiva della certificazione sanitaria di idoneità.
Normativa di riferimento
Riguardo la scadenza contrattuale l’art. 41 del CCNL 2016-2018 prevede che: “i contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”.
Il pagamento dei weekend (sabato e domenica) in caso di servizio svolto su più scuole è disciplinato dal terzo comma dell’art. 40 del CCNL 2007 per cui“Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”. Al contempo all’art. 60 commi 1 e 2 precisa che tale disposizione deve ritenersi applicabile anche al personale ATA.
Per quanto riguarda la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a tempo parziale, nell’ambito del personale docenti occorre richiamare alcune disposizioni del CCNL 2006-2009, quindi l’art. 25 comma 6 dispone che “L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro”, così come il terzo comma dell’art. 39 recita “Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale”.La medesima disciplina è prevista per il personale ATA, agli artt. 44, comma 8, 51 e 58.
Giurisprudenza di riferimento
Sempre in tema di assunzione in ruolo del personale docente della scuola, la giurisprudenza ha ritenuto che con la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti si realizza una forma di coordinamento fra l'utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti ed il diverso momento nel quale ciascun aspirante ha acquisito il diritto ad una futura eventuale assunzione. Poiché la distinzione è sottolineata nel testo unico in materia di istruzione (art. 401, comma 2, d. lgs. n. 297 del 1994) cui ha dato attuazione il d.m. n. 146 del 2000, recante la previsione che l'inclusione avvenga in coda alle graduatorie di base, integrate e aggiornate ed articolate in fasce, la quota di riserva in favore dei disabili opera nell'ambito delle singole fasce ed il diritto di priorità nell'assunzione, in favore del docente disabile, riguarda la graduatoria concorsuale della quale sia risultato vincitore. Pertanto In ogni tipo di graduatoria di concorso il datore di lavoro pubblico è inderogabilmente vincolato ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti riservati agli appartenenti alle categorie protette e ad utilizzare l'apposita graduatoria per la copertura dei posti riservati, che altrimenti rimarrebbero illegittimamente scoperti. Nella fattispecie, la Corte suprema ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto di un disabile ad ottenere l'iscrizione nella graduatoria dei riservisti, con conseguente assunzione in ruolo e risarcimento dei danni per l'inerzia mantenuta dall'amministrazione scolastica (Corte di Cassazione, SS.UU, n. 4110 del 22 febbraio 2007, e dello stesso avviso Cassazione, sez. lav, n. 19030 dell’11 settembre 2007).