La dimostrazione che i parenti ed affini dell'handicappato, pur se residenti nelle sue vicinanze, non sono in grado di occuparsi dell'assistenza al congiunto disabile non può avvenire con semplici dichiarazioni di carattere formale, attestanti impegni di vita di carattere ordinario e comune, ma richiede la necessità della produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, concernenti eventualmente stati psico-fisici connotati da una certa gravità, idonei a giustificare l'indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza, tali da concretizzare una effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare, nel contemperamento delle diverse posizioni dei soggetti interessati.

Consiglio di Stato Sez. IV — 9 marzo 2011, n.1506