L'istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale, anche nel pubblico impiego contrattua­lizzato, non ha natura disciplinare ma è riconducibi­le alle ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c. Tale trasferimento può essere adottato in presenza di fatti che, in base ad una valu­tazione discrezionale, possono far ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza del dipendente in una deter­minata sede.

Il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragio­ni tecniche, organizzative e produttive che legittima­no il trasferimento deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimen­to e le finalità che il datore ha posto a suo fonda­mento, controllo che non può essere esteso al merito della scelta organizzativa, né questa deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adot­tare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo.

La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui "il tra­sferimento del dipendente per incompatibilità ambien­tale non ha natura disciplinare ma è riconducibile alle ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c. Tale trasferimento è subordinato ad una valutazione discrezionale dei fatti che possono far rite­nere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede".

Il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provve­dimento e le finalità che il datore ha posto a fondamen­to dello stesso, controllo che non può essere esteso al merito della scelta organizzativa, né questa deve pre­sentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, es­sendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore possa adottare sul piano tecnico, organizzativo 0 produttivo. La Corte ha altresì affermato che, stante la natura non disciplinare del tra­sferimento per incompatibilità ambientale, il relativo provvedimento non è soggetto ad alcun onere di forma, né deve contenere necessariamente l'indicazione dei mo­tivi. Il datore ha solo l'onere di allegare e provare in giu­dizio le comprovate ragioni che lo hanno determinato.

 Cassazione Civile, sez. lav. 11 maggio 2017, n. 11568