L'istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale, anche nel pubblico impiego contrattualizzato, non ha natura disciplinare ma è riconducibile alle ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c. Tale trasferimento può essere adottato in presenza di fatti che, in base ad una valutazione discrezionale, possono far ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede.
Il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento e le finalità che il datore ha posto a suo fondamento, controllo che non può essere esteso al merito della scelta organizzativa, né questa deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui "il trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare ma è riconducibile alle ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c. Tale trasferimento è subordinato ad una valutazione discrezionale dei fatti che possono far ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede".
Il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento e le finalità che il datore ha posto a fondamento dello stesso, controllo che non può essere esteso al merito della scelta organizzativa, né questa deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore possa adottare sul piano tecnico, organizzativo 0 produttivo. La Corte ha altresì affermato che, stante la natura non disciplinare del trasferimento per incompatibilità ambientale, il relativo provvedimento non è soggetto ad alcun onere di forma, né deve contenere necessariamente l'indicazione dei motivi. Il datore ha solo l'onere di allegare e provare in giudizio le comprovate ragioni che lo hanno determinato.
Cassazione Civile, sez. lav. 11 maggio 2017, n. 11568